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D. 06/09/2005 n. 1854. L'impresa di trasporto è comunque tenuta a rendere nuovamente disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale entro il quindicesimo giorno gas successivo a quello in cui è iniziata l'indisponibilità del dato. Art. 12 - Indicatori di disponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale 1. Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla disponibilità delle misure del PCS del gas naturale, nel presente provvedimento si fa riferimento ai seguenti indicatori a) percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale senza considerare un'AOP alternativa b) percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'AOP alternativa. Art. 13 -Livelli generali di disponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale 1. I livelli generali di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale nei punti di misura in una AOP sono definiti nella Tabella A. Tabella A Livelli generali di disponibilità delle misure del PCS del gas naturale Indicatore Livello generale Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale senza considerare u- n'AOP alternativa - DISPPCS1 95% Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'AOP alternativa - DISPPCS2 98% 2. Il livello effettivo di disponibilità delle misure del PCS del gas naturale relativo all'indicatore «Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale senza considerare un'AOP alternativa» DISPPCS1 si calcola con arrotondamento alla seconda cifra decimale mediante la seguente formula: {N(base)PCS1 DISP(base)PCS1 = -------------------------------------------- x 100 N(base)PCS1 + N(base)PCSFS1 dove a) N(base)PCS1 è il numero delle misure orarie disponibili in un punto di misura di una AOP senza considerare un'AOP alternativa b) N(base)PCSFS1 è il numero delle misure orarie non disponibili in un punto di misura di una AOP senza considerare un'AOP alternativa per le cause indicate all'art. 14, comma 1, lettera c). 3. Analogamente, il livello effettivo di disponibilità delle misure del PCS del gas naturale relativo all'indicatore «Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'A- OP alternativa» DISP(base)PCS2 si calcola con arrotondamento alla seconda cifra decimale mediante la seguente formula: N(base)PCS2 DISP(base)PCS2 = -------------------------------------------- x 100 N(base)PCS2 + N(base)PCSFS2 dove a) N(base)PCS2 è il numero delle misure orarie disponibili in un punto di misura di una AOP considerando un'AOP alternativa b)N(base)PCSFS2 è il numero delle misure orarie non disponibili in un punto di misura di una AOP considerando un'AOP alternativa per le cause indicate all'art. 14, comma 1, lettera c). 4. I livelli effettivi di disponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale sono calcolati per ogni mese e per ogni punto di misura di una AOP, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 5. Art. 14 - Cause dell'indisponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale 1. L'impresa di trasporto registra le cause dell'indisponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale con riferimento a a) cause di forza maggiore, intese come eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi b) cause esterne, intese come danni provocati da terzi per fatti non imputabili all'impresa di trasporto c) altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate. 2. Per le misure orarie del PCS del gas naturale le cui cause di indisponibilità rientrano nelle classi di cui al precedente comma, lettere a) e b), l'impresa di trasporto documenta la causa dell'indisponibilità della misura. Titolo IV Obblighi di registrazione, comunicazione ed informazione Art. 15 - Registrazione di informazioni e di dati 1. L'impresa di trasporto predispone appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare le informazioni e i dati relativi alle attività regolate dal presente provvedimento. 2. L'impresa di trasporto registra per ogni punto di misura a) il codice univoco con cui identifica il punto di misura e la sua ubicazione, distinguendo tra punti di misura di una AOP e punti di misura in ingresso della rete di trasporto, a loro volta suddivisi tra punti di importazione, punti di immissione da un impianto di stoccaggio, da un impianto di produzione, da un impianto di Gnl e da una rete di trasporto gestita da un'altra impresa di trasporto b) le grandezze misurate distinguendo tra PCS del gas naturale e para metri di qualità del gas c) il soggetto che è proprietario degli apparati di misura d) per ciascuna delle grandezze misurate di cui alla precedente lettera b) e per ogni giorno gas, nel caso di misura con gascromatografo: i) il numero di ore nelle quali è stata disponibile la misura; ii) il numero di ore nelle quali la misura non è stata disponibile, distinguendo in base alle cause di cui al precedente art. 14, comma 1 e) per ciascuna delle grandezze misurate di cui alla precedente lettera b) e per ogni mese, nel caso di misura con analisi di un campione di gas naturale, il numero dei campioni analizzati. Art. 16 - Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati 1. Al fine di consentire l'effettuazione di controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, l'impresa di trasporto a) mantiene gli strumenti di cui all'art. 15, comma 1, continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti b) assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante adeguati sistemi di collegamento, anche informatici, tra archivi commerciali, archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria c) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a cinque anni termici successivi a quello a cui si riferiscono le informazioni ed i dati. Art. 17 - Comunicazione dell'impresa di trasporto all'Autorità e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti 1. A partire dal 2006 l'impresa di trasporto comunica all'Autorità entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento al 30 settembre dell'anno termico precedente a) i punti di misura di una AOP e la relativa ubicazione, distinguendo tra: i) quelli dotati e quelli non dotati di gascromatografo; ii) quelli con apparati di misura di proprietà e quelli di terzi b) i punti di misura in ingresso della rete di trasporto e la relativa ubicazione, distinguendo tra: i) quelli dotati e quelli non dotati di gascromatografo; ii) punto di immissione da importazione, da impianto di stoccaggio, da giacimento di gas naturale in produzione, da impianto di Gnl e da altra rete di trasporto; iii) quelli con apparati di misura di proprietà e quelli di terzi. 2. A partire dal 2007 l'impresa di trasporto comunica all'Autorità entro il 31 dicembre di ogni anno, per ciascun mese dell'anno termico precedente a) per ogni punto di misura di una AOP e per ogni punto di misura in ingresso della rete dotati di gascromatografo: i) il numero dei giorni nei quali sono disponibili le misure distinguendo tra misure del PCS e dei parametri di qualità del gas; ii) il numero dei giorni nei quali non sono disponibili le misure, distinguendo tra misure del PCS e misure dei parametri di qualità del gas e tra le cause di cui al precedente art. 14, comma 1; iii) il numero di misure orarie disponibili distinguendo tra misure del PCS e dei parametri di qualità del gas; iv) il numero di misure orarie che non sono disponibili, distinguendo tra misure del PCS e misure dei parametri di qualità del gas e tra le cause di cui al precedente art. 14, comma 1 b) per ogni punto di misura di una AOP e per ogni punto di misura in ingresso della rete non dotati di gascromatografo, il numero di campioni di gas analizzati. 3. L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui al comma precedente ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa. Art. 18 - Obblighi di informazione dell'impresa di trasporto 1. L'impresa di trasporto evidenzia nel verbale mensile di misura inviato agli utenti del servizio di trasporto a) i giorni gas per i quali la misura giornaliera del PCS del gas naturale è risultata indisponibile b) precisa le modalità con le quali la misura è stata stimata. 2. A partire dal 1° aprile 2006 l'impresa di trasporto pubblica nel proprio sito internet entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese a) i valori degli ultimi dodici mesi del valore medio mensile del PCS del gas naturale per ogni punto di ingresso della rete di trasporto b) per il mese precedente a quello in corso, l'elenco delle cabine Remi, con l'AOP di appartenenza e il PCS medio del gas naturale per ogni AOP. 3. L'impresa di trasporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, qualora rilevi la presenza di gas naturale fuori specifica in un punto di ingresso della rete di trasporto, ne dà tempestivamente comunicazione scritta agli utenti del servizio di trasporto coinvolti. Art. 19 -Obblighi di informazione delle imprese di importazione, di Gnl, di produzione e di stoccaggio 1. Le imprese di importazione, di Gnl, di produzione e di stoccaggio sono tenute a dare tempestivamente comunicazione scritta all'impresa di trasporto ed agli utenti del proprio servizio coinvolti nei casi di immissione in un punto di ingresso della rete di trasporto di a) gas naturale fuori specifica b) gas naturale che, pur non essendo fuori specifica, contenga elementi di norma non presenti nel gas naturale in quantità che potrebbero recare danno agli utenti del servizio. Titolo Disposizioni transitorie e finali Art. 20 - Disposizioni transitorie 1. L'impresa di trasporto a) entro il 31 marzo 2006 comunica all'Autorità la metodologia di cui all'art. 6, comma 1 b) entro il 30 settembre 2007 attua quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, per i punti di misura esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento c) entro 12 mesi a partire da quello in cui la stessa impresa di trasporto decide di aggiungere un punto di misura in corrispondenza di una nuova AOP, ai sensi della procedura di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), attua quanto previsto dall'art. 5, comma 1, per tale punto di misura. 2. Fino al 30 settembre 2007 a) la misura oraria del PCS del gas naturale in un punto di misura relativa ad un'ora si ritiene disponibile se, con riferimento alle misure effettuate nell'ora considerata, il PCS è stato validamente rilevato per almeno una misura effettuata b) la misura giornaliera del PCS del gas naturale in un punto di misura relativa ad un giorno gas si ritiene disponibile se, con riferimento alle misure orarie riferite al giorno gas considerato, è disponibile almeno una misura oraria ai sensi della precedente lettera a). 3. Negli anni termici 2006-2009 a) al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla disponibilità delle misure del PCS del gas naturale si fa riferimento ai seguenti indicatori: i) percentuale minima di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del gas naturale senza considerare u- n'AOP alternativa; ii) percentuale minima di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del gas naturale considerando un'AOP alternativa b) con riferimento agli indicatori di cui alla lettera precedente, i livelli effettivi di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del gas naturale nei punti di misura in una AOP sono calcolati con le stesse mo- Art. 21 - Disposizioni finali 1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore dal 1° ottobre 2005. dalità definite all'art. 13, commi 2 e 3, considerando le misure giornaliere disponibili anzichè le misure orarie disponibili |
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